Il “piede dell’argine” ai fini dell’art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 1904 n. 523
L'art. 96 lett. f) T.U. 25 luglio 1904 n. 523 prevede distanza di 10 metri dal piede dell’argine e non dalla sponda.
Il TAR Parma approfondisce la questione, distinguendo a seconda che ci sia un argine artificiale o una sponda naturale.
Il TAR evidenzia anche la irrilevanza del fatto che il corso d'acqua sia spesso asciutto e del fatto che altri abusi non siano stati sanzionati.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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