Le distanze per gli edifici previste dal codice della strada non si possono applicare sulla base di una classificazione di fatto delle strade

22 Apr 2015
22 Aprile 2015

L'articolo 13, comma 5, del codice della strada stabilisce che: "Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2".

L'articolo 2, comma 8, del regolamento del codice della strada stabilisce che: "Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada".

Il TAR precisa che le fasce di rispetto per la costruzione degli edifici previste dal codice della strada e dal regolamento operano solo se la strada sia stata classificata dalla competente autorità, classificazione che non può essere sostituita da una valutazione basata sulle caratteristiche concrete della strada, corrispondente alle definizioni astratte del codice.

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