Sporti, elementi a sbalzo e distanze del D.M. 1444/1968 nel Veneto

25 Nov 2025
25 Novembre 2025

Ci è stato chiesto dove si trova la disposizione di una legge regionale del Veneto che disciplina gli sporti e gli elementi a sbalzo in relazione alle distanze previste dal D.M. 1444 del 1968.

Bisogna leggere il comma 4 bis dell'art. 8 (Disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015), comma aggiunto dal comma 1 art. 66 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

Esso stabilisce che: "4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino".

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