Il caso Breganze: l’eterna lotta tra la riconoscibilità dell’elettore ed il principio della conservazione del voto
A Breganze (VI) l'elezione del sindaco ha originato due colpi di scena: in un primo momento il TAR ha annullato l'elezione del sindaco e promosso l'altro candidato e poi il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e rimesso in carica il primo sindaco.
Il Consiglio di Stato, in riforma del TAR Veneto, ha dichiarato che l’indicazione, nella scheda elettorale per le elezioni comunali, del nome dei futuri assessori esterni, non ne comporta l’annullamento in quanto espressione della volontà dell’elettore di essere riconosciuto, ma deve essere considerato come voto di lista valido.
Il Consiglio di Stato, dunque, ribadisce la necessità di una valutazione caso per caso delle fattispecie riguardanti le competizioni elettorali, e delle ipotesi che si possono presentare davanti al Giudice; e ricorda la necessità di contemperare il principio per cui è nullo il voto da cui sia desumibile l’identità dell’elettore sia con il caso concreto che si va ad affrontare, sia con il principio del favor voti.
E infatti nel caso di specie, il numero di voti che era stato assegnato – e poi annullato dal TAR – era decisamente rilevante, in confronto a un corpo elettorale ristretto (56 schede per una differenza di voti tra liste pari a 5); i voti annullati erano distribuiti in più sezioni elettorali; e infine i soggetti indicati non erano avulsi da un qualsiasi collegamento con le liste che avevano preso parte alla consultazione elettorale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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