Chi rimuove l’amianto da un fabbricato appartenente al demanio idrico?
Il TAR Veneto ha affermato che i poteri di tutela e manutenzione dei beni del demanio idrico e l’assunzione a proprio carico dei relativi oneri di carattere economico spettano all’Amministrazione regionale, che li gestisce e amministra con pienezza di poteri e che beneficia dei relativi introiti (cfr. d.P.R. 616/1977; artt. 86 e 89 d.lgs. 112/1998; art. 83 l.r. Veneto 11/2001).
Ne consegue che gli oneri di vigilanza e rimozione dell’amianto di copertura dei beni del demanio idrico sono a carico della Regione e non dell’Agenzia del Demanio.
Si applicava nel caso di specie il d.m. 06.09.1994, in quanto l’amianto è presente su un fabbricato a destinazione pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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