Adozione di un piano attuativo per silenzio-assenso
Recentemente il TAR Veneto ha affrontato la questione dell’adozione di un piano attuativo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 l. R.V. n. 11/2004, ribadendo come il termine di 75 giorni previsto dal legislatore regionale per la formazione dei PUA sia da considerarsi perentorio.
Quindi, nel caso tale termine scada senza che sia stato adottato il piano attuativo, lo stesso si deve considerare approvato per silenzio-assenso ex art. 20, co. 4 l. R.V. n. 11/2004: è pertanto illegittima la restituzione del piano oltre il termine, dovendo al contrario il Comune proseguire con la successiva fase procedimentale di pubblicità.
È comunque salvo il potere della P.A. di approvare un piano diverso, ma solo a seguito degli eventuali diversi apporti procedimentali che vengano acquisiti nella fase delle osservazioni.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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