Controllo prefettizio sulle fondazioni di partecipazione
Il TAR Piemonte, di recente, si è soffermato sulla disciplina di controllo delle fondazioni, ed in particolare sulle fondazioni di partecipazione, caratterizzate da un patrimonio a struttura aperta a future adesioni successive da parte di terzi.
Il Giudice Amministrativo ha dichiarato che il potere prefettizio di controllo previsto dall’art. 25 c.c. si applica anche a tali tipi di fondazione, a prescindere dall’esistenza di un eventuale organo di controllo interno alla persona giuridica, stante l’identità dello schema causale con la fondazione codicistica. Ha inoltre ricordato la funzione del controllo governativo, volta a preservare il vincolo di destinazione del patrimonio della fondazione e, quindi, lo scopo per cui tale ente è stato costituito.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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