Dimissioni dal Consiglio comunale: se un Consigliere cambia idea…
Nel caso di specie, la metà più uno dei membri di un Consiglio comunale decideva di dimettersi.
Prima che venisse consegnato a mani l’atto di dimissioni collettive, per la protocollazione, uno di quei Consiglieri riusciva a far protocollare via PEC la revoca delle sue dimissioni.
La Prefettura e il Ministero dell’Interno ritenevano non raggiunta la maggioranza qualificata dei dimissionari e, per l’effetto, che il Consiglio comunale non andasse sciolto.
Il TAR Napoli ha condiviso questa tesi.
Le dimissioni del singolo Consigliere, al pari delle dimissioni collettive, sono assoggettate allo stesso rigore formale, legalmente contemplato. La legge esige la presentazione delle dimissioni, personalmente ovvero tramite delegato. L’Ente ha l’obbligo di assumere le dimissioni immediatamente al protocollo comunale, così da cristallizzare la situazione creatasi nonché l’effetto che ne consegue, in termini di irretrattabilità della volontà manifestata e di definitività della dichiarazione. Tra la presentazione delle dimissioni e la protocollazione si crea una simultaneità non parimenti garantita dall’inoltro con altro mezzo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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