Gli assessori comunali non possono superare un terzo dei consiglieri
Il TAR Veneto annulla l’art. 25 dello Statuto del Comune di Saonara nella parte in cui prevede che “la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fra cui il Vice Sindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei”, piuttosto che “da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco”, come previsto dall’art. 47, comma 1, d. lgs. n. 267/2000.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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