La parità di genere nella giunta comunale deve essere assicurata in modo permanente

07 Apr 2016
7 Aprile 2016

Il TAR Veneto precisa che la disposizione sulla parità di genere nella giunta municipale deve essere mantenuta anche nel corso del tempo e non può essere elusa da provvedimenti di nomina rispettosi della legge e che vengano, però, poi revocati dal sindaco e sostituiti da nuove nomine non rispettose della parità.

Il TAR si occupa anche della legittimazione a impugnare gli atti di nomina degli assessori, precisando che: "deve essere respinta l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dei consiglieri comunali A. e P. e del D., quale cittadino elettore, atteso che la legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633)".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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