Prova della titolarità pubblica o dell’uso pubblico di una strada
Il TAR Veneto ha affermato che l’esercizio dei poteri di autotutela possessoria del Comune sulle strade vicinali presuppone la prova che si tratti di una strada pubblica o di una strada privata ad uso pubblico. L’uso pubblico presuppone tre concorrenti elementi, costituiti: a) dall’esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) da un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada). Della sussistenza di tali elementi il Comune (interessato a far valere l’uso pubblico della via) deve dare idonea dimostrazione, salvo che la strada non sia inserita nell’elenco delle strade comunali, dato questo che rappresenta una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all’Ente, ovvero del suo uso pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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