La convocazione del consigliere comunale va fatta nel domicilio eletto, che non può essere cambiato verbalmente

27 Nov 2017
27 Novembre 2017

Una sentenza del TAR Basilicata, esaminando un caso di decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute del consiglio, ricorda che la convocazione del consigliere comunale fa inviata al domicilio eletto, con la conseguenza che l'indicazione data verbalmente dal consigliere stesso di inviare le convocazioni da un'altra parte non ha alcun valore.

Nel caso in esame il consigliere aveva eletto il domicilio presso la propria abitazione, ma poi aveva detto solo  verbalmente di inviare le comunicazioni  presso la nonna, residente in un'altra via.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 


Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC