La convocazione del consigliere comunale va fatta nel domicilio eletto, che non può essere cambiato verbalmente
Una sentenza del TAR Basilicata, esaminando un caso di decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute del consiglio, ricorda che la convocazione del consigliere comunale fa inviata al domicilio eletto, con la conseguenza che l'indicazione data verbalmente dal consigliere stesso di inviare le convocazioni da un'altra parte non ha alcun valore.
Nel caso in esame il consigliere aveva eletto il domicilio presso la propria abitazione, ma poi aveva detto solo verbalmente di inviare le comunicazioni presso la nonna, residente in un'altra via.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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