Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha affermato che, con riferimento al procedimento di modifica dello statuto di una IPAB, non è più necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio comunale. Tale adempimento, un tempo previsto dall’art. 62 l. 6972/1890, non può ritenersi tuttora dovuto, sia per l’intervenuta abrogazione della citata legge fondamentale sulle opere pie, sia in quanto, in ogni caso, le competenze deliberative del Consiglio comunale sono limitate agli «atti fondamentali» dell’Ente locale, categoria alla quale non è riconducibile l’espressione di un parere sulle modifiche statutarie di un ente diverso, quale l’IPAB.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa trova applicazione anche nei confronti delle IPAB, stante la loro riconducibilità, sotto tale profilo, alle regole proprie degli Enti locali. Non è conforme a tale principio la previsione statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione (c.d.a.) dell’IPAB la competenza in ordine all’autorizzazione alla stipula dei contratti dell’ente, trattandosi di atto di natura gestionale da ascrivere all’apparato burocratico dell’istituzione, restando la competenza del c.d.a. limitata, ex lege, alla fase programmatoria.

La disposizione statutaria che disciplini la nomina del segretario dell’IPAB deve specificare i requisiti di professionalità richiesti, da individuarsi in una categoria professionale di provenienza dall’Ente locale non inferiore alla categoria D (o corrispondente, in caso di nomina “a scavalco” da un’altra IPAB) secondo la nomenclatura del CCNL del comparto “Funzioni locali”, fermo restando il necessario possesso del titolo di laurea.

Lo statuto di un’IPAB che si limiti a prevedere, quale requisito per la nomina del revisore dei conti, la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, senza tuttavia disciplinare le modalità oggettive di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, presenta una lacuna che deve essere colmata mediante l’introduzione di apposite e specifiche modalità selettive.

Post di Alberto Antico – avvocato

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