Lo Stato non ha il potere di affidare funzioni amministrative ad uno specifico organo o ente regionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 1, lett. c l. 106/2022, secondo cui le Regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo «attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni».
Il legislatore statale non può affidare funzioni amministrative a specifici organi o enti regionali, pena la violazione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici riconducibile all’art. 117, co. 4 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
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