Revoca dei revisori dei conti da parte dell’Ente Locale
Nel caso di specie, una Provincia revocava anzi tempo i propri revisori dei conti, motivando tra le altre contestazioni anche sulla base dei ritardi nel rendere i pareri di competenza.
I revisori eccepivano che gli Uffici comunali avevano ritardato a loro volta la trasmissione dei documenti necessari a rendere i pareri.
Il TAR Sardegna ha affermato che, anche se non è il revisore tenuto a richiedere la documentazione necessaria ad esprimere il proprio parere, ma è l’Ente Locale che deve predisporla e trasmetterla, se tuttavia ciò non ha luogo, il revisore deve darne atto nel proprio parere, e non invece ometterne la presentazione nei termini.
Post di Alberto Antico – avvocato
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