Potere di risoluzione dei conflitti tra Amministrazioni in capo al Consiglio dei Ministri
Il TAR Sardegna ha posto utili principi a proposito del potere previsto dall’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.
Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di potenziamento di un parco eolico, il Ministero della Cultura esprimeva il parere vincolante di segno negativo, cosicché il Ministero della Transizione Ecologica, invece di formalizzare il parere negativo di VIA, sollecitava il Presidente del Consiglio ad esercitare il potere surriferito.
La delibera del Consiglio dei Ministri costituisce un atto di alta amministrazione e può contraddire l’eventuale giudicato che si sia formato sulla legittimità del parere dell’Amministrazione che il Consiglio ritenga di disattendere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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