Gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica devono essere posti esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento

20 Nov 2014
20 Novembre 2014

Il TAR Friuli Venezia Giulia precisa che gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica devono essere posti esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento e che, anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria. Il TAR aggiunge che l'Amministrazione non può ricorrere al comodo rimedio di imporre gli obblighi a chi non c'entra.

Si legge nella sentenza n. 518 del 2014: "le doglianze contenute nel II motivo di gravame, che paiono dirimenti ai fini della presente decisione, sono state oggetto di approfondimento nella sentenza n. 837 in data 17 dicembre 2009, pronunciata da questo TAR in merito ai ricorsi contraddistinti dai nn. R.G. 323/2007 e 49/2008 (in particolare, per quanto concerne il difetto istruttorio/motivazionale che affligge l’atto a causa del mancato accertamento di una specifica responsabilità in capo alla ricorrente in relazione alla rilevata situazione di inquinamento), sentenza dalle cui conclusioni non v’è motivo di discostarsi. Risultano, in ogni caso, condivisibili e mutuabili nel caso in esame i principi enunciati dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente nella memoria conclusionale (da pag. 5 a pag. 11) e, in particolare, quelli autorevolmente affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 21/2013, laddove evidenziano che, anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria.

La conferma dell’imposizione di misure di messa in sicurezza d’emergenza non pare, in ogni caso, assistita da quei presupposti di assoluta gravità ed immediata pericolosità, idonei a legittimarla, ma – come già detto nella sentenza n. 188/2014 - semplicemente un “comodo” rimedio individuato dall’Amministrazione per ovviare ai superamenti registrati nelle acque di falda.

Sicché, l’atto impugnato, che si “innesta” su precedenti provvedimenti – già annullati da questo TAR - che hanno imposto alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza (o comunque confermato tale imposizione a suo carico), è afflitto, non solo in via derivata, ma anche in via diretta dalle illegittimità di cui dianzi s’è detto. 

Assorbite tutte le ulteriori censure, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Friuli 518 del 2014

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