Espropriazione di Beni culturali da parte dei comuni: serve l’autorizzazione preventiva del MIBAC
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede quanto quanto segue:
"Articolo 95 - Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento".
Segnaliamo sul tema la sentenza del TAR Veneto n. 762 del 2014.
Scrive il TAR: "Invero, premesso che è indiscussa la circostanza per cui l’intero complesso, comprensivo degli immobili e del parco circostante, è assoggettato al vincolo di interesse storico-culturale ex D.lgs. 42/2004, così come si ricava direttamente dal decreto di imposizione del vincolo, ne discende che nel caso in esame non poteva essere disattesa la disposizione dettata dal richiamato art. 95, la quale, con particolare riguardo ai beni così configurati, a specifica salvaguardia del vincolo su di essi imposto dal Ministero, richiede che sia quest’ultimo a valutare la possibilità di assoggettare tali beni a vincolo preordinato all’esproprio.
Tale previsione - che ovviamente non preclude ex se l’assoggettabilità ad esproprio di detti beni anche da parte dell’amministrazione comunale – impone tuttavia espressamente al secondo comma che nell’ipotesi in cui gli enti locali intendano procedere all’esproprio di tali beni, ciò venga preventivamente autorizzato dallo stesso Ministero che già li aveva assoggettati al vincolo ex D.lgs. 42/2004, consentendo, una volta dichiarata la pubblica utilità dell’opera, che l’amministrazione locale concluda il relativo procedimento.
Poiché nel caso in esame detto peculiare iter procedimentale non è stato osservato, il ricorso, ferme restando i profili di inammissibilità sopra rilevati, risulta meritevole di accoglimento e quindi va accolto, con conseguente annullamento della delibera n. 6/2014".
geom. Daniele Iselle
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