Solo nelle prestazioni intellettuali gli oneri da rischio specifico possono essere pari a zero

10 Giu 2014
10 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 giugno 2014 n. 754, si occupa degli oneri specifici affermando che essi possono essere pari a zero solamente negli appalti che hanno per oggetto delle prestazioni di tipo intellettuale: “con il primo motivo del ricorso principale – ricorso che per economia procesuale va esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale “escludente” proposto dalla controinteressata, attesa la sua palese infondatezza (cfr. CdS, Ap, 25.2.2014 n. 9) - la ricorrente ha affermato che l’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa per (violazione del codice dei contratti e della legge di gara sotto il profilo della) mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico. La censura, invero, è infondata in quanto il RTI aggiudicatario ha pacificamente ottemperato al precetto legislativo indicando che gli oneri di sicurezza a proprio carico erano, nel caso specifico, pari a “zero”, in ragione della circostanza che il servizio posto a gara aveva ad oggetto prestazioni per lo più di carattere intellettuale, e cioè, in particolare, l’acquisizione dai gestori uscenti, e la conseguente analisi, dei dati previsti dall’art. 4 del DM 12.11.2011 n. 226, come dettagliatamente specificati nell’art. 3, III comma dello “schema di contratto”. L’unica attività in grado di comportare un certo grado di rischio poteva ravvisarsi nella “verifica ed analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni, tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori”, indicata nello stesso art. 3, III comma, punto “d”: ma a tal proposito il raggruppamento aggiudicatario ha affermato – vedansi le giustificazioni fornite il 23.1.2014 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante (doc. 6 della ricorrente), ritenute da quest’ultima esaustive e plausibili – che “i soggetti deputati alle trasferte presso gli Enti sono individuati in professionisti collaboratori dei due Studi legati….da un contratto d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2232 segg. del c.c., che prevede il riconoscimento di onorari e spese per le specifiche attività prestate, restando a carico del singolo professionista ogni onere inerente la propria sicurezza specifica”.

Nella medesima sentenza, inoltre, il Collegio si sofferma sui poteri della stazione appaltante in materia di verifica dell’offerta anomala chiarendo che: “quanto alla contestata, omessa sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria a verifica di anomalia, va osservato che mentre l'art. 86, II comma del DLg n. 163/2006 impone un obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia da quella stessa previsione individuati, il successivo terzo comma si limita a facoltizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, appaia, in base ad elementi specifici - da indicare ovviamente con idonea motivazione - anormalmente bassa (cfr. CdS, IV, 27 luglio 2011, n. 4489). Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione non ha rilevato alcuno di quegli specifici elementi che la potevano indurre a dubitare della congruità dell'offerta dell’aggiudicataria e a giustificare la decisione di sottoporla a verifica di anomalia (a tal proposito è appena il caso di annotare che a fronte del ribasso del 58% offerto dall’aggiudicataria, la ricorrente aveva offeto il 51,8%): pertanto, la censura della ricorrente è da ritenersi infondata, in quanto finisce per interferire con il merito amministrativo, ove la discrezionalità tecnica non è sindacabile in assenza dei presupposti che possano giustificare il suddetto sindacato, sconfinando altrimenti il giudice nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A. (cfr. SS.UU., 17.2.2012 n. 2312)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 754 del 2014

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