Gli interessi sull’indennità di esproprio liquidati dalla Corte d’Appello decorrono dal decreto di esproprio

26 Mar 2014
26 Marzo 2014

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1026 del 2014.

Scrive il Consiglio di Stato: "Il TAR, accertato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, ha ordinato al Comune di Loreto di “depositare presso la Cassa depositi e prestiti la differenza fra l’indennità di esproprio determinata giudizialmente nella misura di €. 714,853,06 e l’importo già versato di €. 53.197,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta differenza a decorrere dal decreto di esproprio”...  In questa sede il contenzioso, sollevato dal Comune di Loreto a mezzo del gravame, afferisce soprattutto alla decorrenza degli interessi, non avendo – ad avviso del Comune – la Corte di appello chiaramente statuito che essi avrebbero dovuto decorrere dalla data del decreto di esproprio, anziché dalla data della sentenza...  Venendo al merito della questione, il giudicato da ottemperare conteneva la condanna dell’amministrazione al pagamento della maggior  somma oltre degli interessi al tasso legale. Nella decisione è altresì contenuto il riferimento a Cass. 8873/1993. E’ evidente che il riferimento agli interessi attenesse non al tempo successivo alla condanna - essendo l’obbligazione pecuniaria degli interessi di pieno diritto prevista direttamente dall’art. 1283 per i crediti liquidi ed esigibili (quali sono quelli per l’appunto liquidati con sentenza), ma al tempo passato, ed in particolare al periodo in cui le somme avrebbero dovuto essere concretamente erogate nella loro “giusta” entità, ossia la data del decreto di esproprio (che segna anche il passaggio della proprietà). Le ragioni del riconoscimento degli interessi sono del resto spiegate dalla pronuncia della Cassazione, cui fa puntualmente riferimento la Corte di Appello, ed essenzialmente individuabili nella necessità di compensare l’espropriato della perdita dei benefici legati al trattenimento della somma da parte dell’amministrazione, a prescindere da valutazioni in termini di colpa. Il TAR ha dunque correttamente deciso. L’appello è pertanto respinto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 1026 del 2014

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