I poteri espropriativi in capo ai gestori degli impianti di telecomunicazioni

05 Apr 2024
5 Aprile 2024

L’ultima (o quasi) novità in materia di stazioni radio base e impianti di comunicazione elettronica riguarda la modifica, da parte del d.l. n. 50/2022 (conv. con modificazioni in l. n. 91/2022), della disciplina in materia di esproprio.

Si evidenzia che, in origine, l’art. 90, co. 3 del d.lgs. n. 259/2003, cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche (oggi art. 51, co. 3, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 207/2021), affermava che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”. E pertanto, l’intero procedimento di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti – e in particolare l’apposizione del vincolo – spettava, originariamente, all’Ente locale, che operava di fatto come longa manus dell’operatore di comunicazione.

Ma, come si accennava, la modifica del suddetto nuovo art. 51, co. 3, prevede oggi che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”. Ne consegue che, per effetto della riforma, la competenza per il procedimento di espropriazione è stata trasferita direttamente all’operatore economico.

Rimane però il dubbio su quella fase del procedimento riguardante l’apposizione del vincolo, considerata la formulazione degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri) in materia: e infatti da una parte l’art. 9 si riferisce all’approvazione degli strumenti urbanistici, competenza degli Enti che li approvano; dall’altra invece l’art. 10, che riguarda le opere pubbliche o di pubblica utilità, parla di predisposizione del vincolo “su richiesta dell’interessato” o di un’altra Amministrazione.

La regola, pertanto, prevede che l’apposizione del vincolo venga effettuata dalla P.A. titolare del potere pianificatorio, e non dai terzi: e mentre un’espressa deroga è prevista per gli espropri di ANAS, per cui l’art. 7, co. 2 del d.l. n. 138/2002 (conv. con modificazioni in l. n. 178/2002) dichiara che “l’ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione… e ad essa compete l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo”, nulla viene espressamente previsto per gli operatori elettronici, ad eccezione di quanto detto.

Pertanto, rimane quindi il dubbio se il nuovo art. 51, co. 3 C.C.E. sia sufficiente a fondare tutti i poteri espropriativi degli operatori di telecomunicazione, costituendo una deroga alla norma generale, o se invece il potere di apporre il vincolo si mantenga in capo all’Amministrazione pianificatrice ai sensi dell’art. 10 T.U. Espropri.

Inoltre, relativamente alle fasi che possono portare all’esproprio, la normativa è sempre stata chiara nell’evidenziare che tale procedimento è da considerarsi una mera possibilità e non un obbligo in capo all’operatore economico-soggetto espropriante, possibile solo dopo aver valutato e ponderato tutti gli interessi in conflitto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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