Nelle procedure espropriative la P.A. deve sempre dimostrare l’interesse pubblico
Il T.A.R. statuisce che l’art. 21 octies, c. 2 della L. n. 241/1990 secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” non si applica alle procedure espropriative, stante l’importanza del rapporto collaborativo-partecipativo dei privati.
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