Quali vincoli sono espropriativi e quali conformativi
La giurisprudenza ha riconosciuto natura conformativa ai vincoli che impongono fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviaria, degli elettrodotti, dei corsi e specchi d’acqua, nonché a quelli apposti sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato o ad attrezzature sportive e simili.
I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, fra i quali rientra il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di
alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale.
Il Collegio del TAR Veneto, esaminando un caso particolare, ha ritenuto che il vincolo ad impianti speciali di interesse collettivo che forma oggetto del presente giudizio abbia natura meramente conformativa: questo perchè nella zona sono collocati nel sottosuolo sottoservizi pubblici e in particolare condutture idriche e fognarie di importante diametro, poste al servizio dell’intera collettività del quartiere.
La distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi intercetta una linea di discrimine che ha un fondamento costituzionale nell’art. 42 Cost., che distingue l'espropriazione (terzo comma)dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma).
E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.
I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata.
La caratteristica del vincolo conformativo è, invece, data dal fatto che con esso si provvede a una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (cfr., ex multis: Con. St., sentenze n. 5842 del 2 luglio 2024, n. 31 gennaio 2023 n. 1092 e n.342/2020).
I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono, mentre i secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l'edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene(Cons. St., sez. II, 28 febbraio 2022 n. 1367).
Mentre con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6241/2019).
I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22ottobre 2018, n. 5994).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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