Quando un comitato è legittimato a impugnare provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo (come i piani urbanistici)
IL TAR Veneto, dopo avere spiegato quali caratteristiche deve avere un comitato per essere legittimato a impugnare un piano urbanistico (caratteristiche a), b) e c)), ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una variante al piano degli interventi proposto da un comitato non legittimato. poiché sprovvisto dei requisiti sub b) e c).
In particolare, il Comitato è composto da 10 aderenti, vale a dire da un numero esiguo di persone. I residenti del quartiere sono 28.185,secondo i dati ufficiali del Comune di Venezia, risalenti al 31.12.2023. Dei 10 aderenti al Comitato, 2 sono individui singoli (il signor X e la sig.ra Y) e i restanti 8 sottoscrittori costituiscono tre 3 nuclei familiari. Deve quindi ritenersi che il Comitato, visto l’esiguo numero di aderenti, sia per lo più un semplice “escamotage” per cercare di dar ingresso alla tutela giudiziaria di interessi diffusi, non soggettivizzati, piuttosto che essere un vero e proprio portatore di interessi collettivi.
Non sussiste neanche il requisito della stabilità temporale sopra indicato sub c). Il requisito della stabilità temporale non sussiste quando il Comitato sia stato creato in prossimità temporale con l’atto che si vuole contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Comitato è stato costituito l’11 aprile2024, pertanto:
- successivamente alla delibera impugnata (pubblicata il 24.2.2024);
- in prossimità della scadenza dei termini per promuovere il ricorso all’esame(24 aprile 2024);
- 5 (cinque) giorni dopo la sua costituzione è stato notificato il ricorso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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