Sul termine per il deposito del ricorso (e dell’integrazione del contraddittorio) in materia di espropri

14 Lug 2014
14 Luglio 2014

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 784 del 2014 per alcune questioni processuali in materia di esproprio.

La sentenza  ricorda che i termini per il deposito del ricorso presso la segretaria del TAR sono dimezzati e che questo vale anche per l'atto con cui si integra il contraddittorio a seguito dell'ordine del TAR.

L'omesso deposito in termini dell'atto di integrazione del contraddittorio rende il ricorso improcedibile.

 Per l'integrazione del contraddittorio si veda l'art. 49 c.3 del d.lgs 104/2010: "Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35".

Il termine è dimidiato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.,

L'articolo 35 prevede che nel caso in esame il ricorso venga dichiarato improcedibile.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 784 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC