Sul termine per il deposito del ricorso (e dell’integrazione del contraddittorio) in materia di espropri
Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 784 del 2014 per alcune questioni processuali in materia di esproprio.
La sentenza ricorda che i termini per il deposito del ricorso presso la segretaria del TAR sono dimezzati e che questo vale anche per l'atto con cui si integra il contraddittorio a seguito dell'ordine del TAR.
L'omesso deposito in termini dell'atto di integrazione del contraddittorio rende il ricorso improcedibile.
Per l'integrazione del contraddittorio si veda l'art. 49 c.3 del d.lgs 104/2010: "Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35".
Il termine è dimidiato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.,
L'articolo 35 prevede che nel caso in esame il ricorso venga dichiarato improcedibile.
Dario Meneguzzo - avvocato
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