Sulle garanzie partecipative nel procedimento di acquisizione sanante
Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. Espropri deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Questo in forza della natura discrezionale dell’atto, con conseguentemente l’obbligo per la P.A. di valutare gli interessi in conflitto (ovverosia l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera contrapposto all’interesse del privato a veder tutelato il suo diritto di proprietà) indicando in motivazione l’“assenza di ragionevoli alternative” all’emanazione del provvedimento acquisitivo e le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustifichino il provvedimento, su cui il privato deve potersi esprimere in contraddittorio.
E trattandosi di atto altamente discrezionale, non risulta qui applicabile l’art. 21-octies, co. 2 della l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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