Impianti di biogas e conferenza di servizi dell’art.12 D.lgs. 387/2003: il parere negativo dell’ULSS non è insuperabile

26 Ago 2013
26 Agosto 2013

Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1088 del 2013.

Scrive il TAR: "4. Nel merito, ritiene il Collegio che il provvedimento di diniego sia da ritenersi illegittimo in ragione del difetto e dell’erroneità della motivazione evidenziati con i primi due motivi di ricorso. Infatti, la Regione Veneto, nel motivare il provvedimento finale di diniego, come denunciato dalla parte ricorrente, si è riferita esclusivamente, come se si trattasse di un insuperabile veto, al parere negativo della ULSS n. 18 di Rovigo, recepito acriticamente dal Comune e dall’ARPAV, ed ove si è ritenuto, in sostanza, che “la messa in esercizio dell’impianto contribuirebbe ad incrementare l’inquinamento atmosferico in loco”. E ciò, nonostante che tale valutazione fosse in contrasto, non solo con le conclusioni del tecnico incaricato della società richiedente, ma anche con due distinti pareri tecnici positivi dell’ARPAV – ente specificamente competente in materia di vigilanza, di controllo e di accertamento tecnico sulle cause di inquinamento atmosferico - con i quali si era espressamente escluso che l’attivazione dell’impianto potesse determinare un superamento dei limiti di legge delle emissioni atmosferiche e dunque un apprezzabile peggioramento della qualità dell’aria. Peraltro, la ULSS, nell’ultimo parere reso per la conferenza di servizi del 27 marzo 2012, riferisce come “non sia possib ile attestare l’assenza, nel sito Ospedaliero, di un incremento degli inquinanti dell’aria”. Ed è evidente come tale asserzione rimanga lontana da una dimostrazione positiva (peraltro di competenza dell’ARPAV) di un superamento dei limiti di legge delle emissioni atmosferiche derivante dall’attivazione dell’impianto. Nel parere della ULSS, richiamato anche in tale parte nel provvedimento finale, si evidenzia inoltre che l’attivazione dell’impianto inevitabilmente determinerebbe un aumento del traffico veicolare in prossimità dell’ospedale, con conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico e ed interferenza sull’ordinario flusso dei veicoli, anche adibiti all’emergenza, in prossimità del nosocomio di Trecenta. Anche riguardo a tale valutazione, la difesa della ricorrente ha correttamente sottolineato come i profili viabilistici fossero stati positivamente esaminati dall’amministrazione competente, ovvero la Provincia di Rovigo. Peraltro, tale aspetto, di per sé, non può costituire congruo motivo ostativo alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia".

sentenza TAR Veneto 1088 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC