S.O.S. Tecnico: l’art. 30 del DL 21 giugno 2013 che proroga i termini dei piani attuativi si applica anche ai piani già scaduti prima?

12 Set 2013
12 Settembre 2013

Un lettore ci invia il seguente quesito: "con riferimento all' art.30 del DL 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, che prevede al punto 3-bis la proroga di tre anni dei termini di validità dei Piani attuativi e Piani similari stipulati entro il 31 dicembre 2012, confrontato con il precedente punto 3 per il quale " sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ........ nei titolo abilitativi rilasciati........ purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato....." si richiede di sapere se, mancando riferimenti nel caso dei Piani Attuativi alla loro avvenuta decadenza, la proroga può intendersi automaticamente autorizzata ai sensi di legge. Dal fatto che sia la precisazione della decadenza dei titoli abilitativi rilasciati rispetto al testo del D.L., sia l'introduzione del punto 3bis sono stati introdotti contemporaneamente nella conversione in legge del DL, sembrerebbe proprio voluta la indifferenza dell'avvenuta o meno decadenza del Piano Attuativo".

La segnalazione è interessante e il testo dell'articolo citato sembrerebbe militare nel senso che la proroga valga anche per i piani già scaduti (al contrario di quello che vale per i permessi di costruire già scaduti).

Voi cosa ne pensate?

avv. Marta Bassanese

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6 replies
  1. fiorenza dal zotto says:

    penso che potremmo approfondire l’argomento in occasione del convegno del prossimo 27 settembre, grazie fiorenza dal zotto

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  2. Dario Meneguzzo says:

    A me non sembra che la legge richieda l’istanza del lottizzante e neanche che debba essere chiesto qualcosa prima della scadenza del piano.

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    • Luisa says:

      Si deve interpretare tenendo conto di quanto disposto dall’art.20, comma 11, della L.R. 11/2004 che già consentiva al Comune di prorogare la validità del piano, per un periodo non superiore a 5 anni, prima della scadenza dello stesso. Nella prassi tale proroga viene consentita su istanza del lottizzante.

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    • Brunello eva says:

      nel caso un piano di lottizzazione sia scaduto nel 2012, dove tutto è stato realizzato, opere di urb e fabbricati, al quale manca solamente la realizzazione dell’area verde, è possibile considerare il piano ancora valido per poter con un provvedimento di scia terminare a beneficio della collettività questi lavori senza dover ripresentare un nuovo piano di lottizzazione per le opere verdi mancanti?

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  3. Stefano says:

    E se un piano è del 1995? o meglio la stipula della convenzione? ritorna vigente?
    Ma come si fa a legiferare così! per come la vedo io anche se è scaduto la sua validità è prorogata di tre anni, se la scadenza è risalente a più di tra anni fa il piano non può più essere riesumato perchè i tre anni sono passati.
    Se la convenzione è scaduta due anni fà rimane ancora un anno.
    Potrebbe essere una chiave di lettura lettrale che funziona.
    Saluti a tutti

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    • Luisa says:

      Secondo me si deve intendere che i termini di validità di un P.U.A. sono prorogati di 3 anni, purchè vi sia istanza del lottizzante in tal senso presentata prima della scadenza del Piano, e la convenzione sia stata stipulata prima del 31/12/2012.

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