Semplificazioni in materia di sonde geotermiche

06 Ott 2022
6 Ottobre 2022

In data 05.10.2022 il Ministro Cingolani ha firmato il decreto che attua le semplificazioni previste in materia di impianti di calore mediante sonde geotermiche.

Con l’art. 15 d.l. 17/2022, conv. con modd. in l. 34/2022, cd. decreto Energia, si modificava l’art. 25 del d.lgs. 199/2021, di attuazione di una direttiva UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La novella legislativa demandava ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica (MITE) l’introduzione di misure semplificatorie per la realizzazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (impianti che producono energia rinnovabile mediante scambio di calore con il sottosuolo, mediante l’utilizzo di sonde geotermiche).

Con la medesima novella si introduceva la possibilità di agevolare le spese di installazione delle sonde geotermiche mediante il Superbonus 110%.

Il decreto del MITE (ad oggi non ancora pubblicato) dispone l’istallazione delle sonde geotermiche in edilizia libera fino a 50 kW e 80 m di profondità e una procedura abilitativa semplificata fino a 100 kW e 170 m di profondità (cfr. art. 6 d.lgs. 28/2011).

Per quanto riguarda la progettazione e la direzione lavori degli impianti a circuito chiuso, è previsto un test di risposta termica fino a 100 kW, mentre fino a 50 kW sarà possibile utilizzare dati già disponibili. Inoltre, la direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di competenze circa gli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Detti impianti devono essere realizzati a servizio di edifici esistenti, senza alterarne volumi e superfici.

I commentatori eccepiscono che, in questo modo, la normativa non potrà applicarsi agli edifici nuovi, nonché ai fabbricati di grandi dimensioni come i condomìni e le attività produttive.

Post di Alberto Antico – avvocato

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/14/22A05770/sg

1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi scusi Avvocato – è come per la lr 14/2019, art, 5 – che ha previsto la installazione degli impianti solari e fotovoltaici per i fabbricati esistente dalla data di entrata in vigore della legge- solo per il fatto che i nuovi fabbricati devono già rispettare il d.lgs. 28/2011.

    Rispondi

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