Aree idonee di diritto all’installazione di impianti fotovoltaici: coordinamento della disciplina nazionale e regionale ante d.lgs. 190/2024
Il TAR Veneto ha affermato che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.
Di fronte al virtuale contrasto con la norma regionale per cui, allorché si tratti di impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra, occorre la produzione, da parte dell’istante, degli atti di asservimento di terreni agricoli trascritti nei registri immobiliari, ai sensi dall’art. 4, co. 2 l.r. Veneto 17/2022, il TAR ha chiarito che risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale tale per cui i criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Si segnala che la fattispecie esaminata dal TAR era antecedente al d.lgs. 190/2024, che ha riscritto il regime autorizzatorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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