Incostituzionale la legge sarda che vietava la realizzazione di impianti di energia rinnovabile fino all’individuazione da parte della Regione delle aree idonee
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna che introduceva misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, co. 4 d.lgs. 199/2021, nonché dell’approvazione di alcuni atti pianificatori regionali e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse.
Il divieto posto dalla legge regionale vìola i principi introdotti dall’art. 20 d.lgs. 199/2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8).
Non assume poi alcun rilievo la fissazione di un termine massimo di 18 mesi per il divieto, il quale peraltro, al di là d’ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello di 180 giorni, che l’art. 20, co. 4 d.lgs. 199/2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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