La cd. riforma Salva casa non si applica alle SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U. edilizia presentate prima della sua entrata in vigore
Il Consiglio di Stato ha affermato che deve escludersi – in ragione del principio tempus regit actum – l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024 (come convertito dalla l. 105/2024), entrato in vigore il 30 maggio 2024, cd. riforma Salva casa, alle SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. cit. presentate in precedenza, giacché non si rinviene nel testo del decreto-legge alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività , non può che trovare applicazione la regola generale sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c.
Ci si può chiedere se il privato possa ritirare l’originaria SCIA, o istanza, depositata e presentare una nuova SCIA o istanza invocando l’applicazione della nuova normativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ai sensi dell art.3 comma 4 della legge n.105/2024 NO..non lo può fare
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