Mancato collaudo di un impianto fotovoltaico soggetto a PAS (in vigenza del d.lgs. 28/2011)
Il Consiglio di Stato ha affermato che il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 16 l. 689/1981 estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria e non comporta acquiescenza rispetto a misure ripristinatorie o reali (nella specie, l’ordine di ripristino dei luoghi ex art. 44 d.lgs. 28/2011), ove l’interessato non sia stato reso edotto della loro autonoma e persistente applicabilità.
La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale previsto dall’art. 6, co. 8 d.lgs. 28/2011 (oggi abrogato dal d.lgs. 190/2024) non integra un’ipotesi di carenza del titolo abilitativo, né una difformità dalla procedura abilitativa semplificata (PAS), trattandosi di adempimento successivo alla ultimazione dei lavori, privo di valenza costitutiva della PAS, pertanto non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
In materia di impianti da fonti rinnovabili (nella specie, cogenerazione a biomasse), la PAS è assimilabile alla SCIA e il certificato di collaudo finale non è un elemento costitutivo del titolo, ma un adempimento successivo, volto ad attestare la conformità dell’opera al progetto. La sua mancata presentazione, dunque, non determina di per sé la decadenza della PAS, né rende l’impianto sine titulo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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