Quando due vicini vogliono entrambi edificare l’uno di fronte all’altro, cercando di battersi sul tempo, come deve esaminare il Comune le loro istanze di PdC?
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di più istanze di permesso di costruire (PdC) tra loro incompatibili, la P.A. è tenuta a svolgere un’istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento. Solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall’art. 20, co. 2 d.P.R. 380/2001.
È illegittimo il diniego di PdC (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull’esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo la P.A. arrestare l’esercizio del potere con una decisione di sostanziale non liquet, ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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