Modelli unici per le procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 11 dicembre 2025, recante l’adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. 190/2024, è stata data attuazione alle previsioni introdotte dal d.lgs. cit., recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, co. 4 e 5, lett. b) e d) l. 118/2022, così come modificato dal d.lgs. 178/2025.
Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero: www.mase.gov.it.
Post di Alberto Antico – avvocato

Uno pensa:
Art. 11-bis d.lgs. 190/2024
Per il fotovoltaico:
– non esiste più una regola generale dei 500 m da aree industriali
Compare solo:
◦ 350 m (lett. l, n. 1), ma:
▪ solo per impianti industriali sottoposti ad AIA
FV: prossimità a impianti industriali, 350 m solo per impianti AIA- Riduzione e selettività
Per il fotovoltaico terrestre in aree agricole si prevede solo:
• aree interne a stabilimenti industriali con AIA e aree agricole entro 350 m da tali stabilimenti (ma solo se AIA) per fotovoltaico.
Aree agricole entro 350 m da stabilimenti industriali con AIA- idoneo solo se stabilimento ha AIA
La sola presenza di un capannone non è sufficiente per far scattare l’ipotesi dei 350 m di cui alla lettera l), n. 1).
La norma non parla genericamente di capannoni, ma di stabilimenti o impianti industriali sottoposti ad AIA.
Il riferimento agli “impianti/stabilimenti AIA” governa entrambe le ipotesi.
Il perimetro dei 350 m non si attiva se manca l’AIA. Solo in presenza di impianti industriali ambientalmente rilevanti.
Il senso dei 350 m è:
• concentrare il FV:
◦ intorno a poli industriali energivori
◦ già fortemente impattanti
• non creare una nuova “cintura agricola edificabile”
Un capannone ordinario non soddisfa questa ratio.
Quindi: Ogni interpretazione estensiva, analogica o surrettizia della disposizione che consideri idonei edifici industriali privi di AIA, risulta incompatibile con la ratio restrittiva e puntuale del legislatore.
*COSA HANNO FATTO NELLA CONVERSIONE DEL DL N. 175/2025; HANNO ELIMINATO IL RIFERIMENTO ALLA AIA
È stato soppresso il riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA): rispetto alla normativa previgente, continua a essere previsto un restringimento del perimetro delle aree agricole (da
500 metri a 350 metri) ma la qualifica di “area idonea” viene ora ri-estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali.
Alleg. B -regime di PAS -art. 8 – D.lgs n. 190/2024
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a ((12 MW)) nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 11-bis ((e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5));
*Vuol dire che posso fare un impianto Fotovoltaico fino a 12MW in zona agricola, se faccio un progetto di CER? I progetti di CER superano la soglia degli impianti normali fino a 1MW per evitare di passare ad AU?
Si conferma che la previsione contenuta nel previgente art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. n. 199/2021, che consentiva la realizzazione di impianti a terra in zona agricola entro il perimetro di 500 m da aree a destinazione industriale, etc..,non risulta più riprodotta nell’attuale art. 11-ter?
Tale criterio risulta, invece, confermato esclusivamente per gli impianti a biometano.
Si deve pertanto ritenere che il legislatore abbia consapevolmente eliminato la possibilità di utilizzare il mero requisito della prossimità a zone industriali quale presupposto per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a terra in area agricola?
Nel testo vigente:
• per il fotovoltaico
non esiste più alcun criterio “500 m da zone industriali”
• per il biometano (lett. m))
quel criterio sopravvive, ed è addirittura riprodotto quasi identico alla norma abrogata
Questo non è casuale.
Il criterio della mera prossimità urbanistica NON è più ritenuto idoneo per il fotovoltaico a terra – MOLTO BENE SE E’ COSì.
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