Etichetta digitale negli edifici: via libera al Decreto che spinge verso la banda ultra larga
Un nuovo importante passo verso la digitalizzazione degli edifici in Italia è stato compiuto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 17 luglio 2025, n. 130, che introduce significative modifiche al Decreto n. 37 del 2008, la norma di riferimento per l’installazione degli impianti negli edifici. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 ottobre 2025, ha l’obiettivo di rendere più efficiente e obbligatoria l’infrastruttura per le comunicazioni ad alta velocità.
Cosa cambia per costruttori e tecnici
Il cuore del nuovo regolamento è l’obbligo di dotare i nuovi edifici di infrastrutture fisiche che supportino la banda ultra larga. Nello specifico:
- Coordinamento obbligatorio: Viene rafforzato il ruolo del responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Questo professionista dovrà obbligatoriamente consultarsi con il progettista edile per inserire nel progetto di costruzione tutte le componenti necessarie per la futura rete in fibra ottica.
- “Etichetta digitale” per gli edifici: Non si parlerà più di una generica “dichiarazione di conformità” per l’impianto, ma di una specifica “attestazione, con apposita etichetta, di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’”. Questa etichetta, rilasciata da un tecnico abilitato, diventerà un requisito fondamentale per la segnalazione certificata di agibilità dell’edificio. In pratica, senza questa attestazione, non sarà possibile ottenere il permesso di abitare o utilizzare l’immobile.
- Obbligo di comunicazione dei dati: Il tecnico abilitato che rilascia l’attestazione avrà il compito, su richiesta del privato, di comunicare i dati relativi all’infrastruttura digitale dell’edificio al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Un passaggio chiave per censire e monitorare la diffusione delle reti ad alta velocità su tutto il territorio nazionale.
Perché è una notizia importante?
Questo decreto risponde all’esigenza di accelerare la transizione digitale del Paese. Rendendo l’infrastruttura per la banda ultra larga un elemento strutturale degli edifici, si semplifica e si riduce drasticamente il costo dei futuri allacciamenti per i cittadini e le imprese. Non sarà più necessario intervenire in un secondo momento con lavori complessi e costosi per installare la fibra, dato che la predisposizione sarà già presente fin dalla fase di costruzione.
L’iniziativa si allinea perfettamente con le direttive europee e gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In sintesi, il provvedimento segna un netto cambio di passo, trasformando la predisposizione alla fibra ottica da optional a requisito obbligatorio per la modernizzazione del nostro patrimonio edilizio.
Post di Daniele Iselle
Sarebbe opportuno precisare anche per quali interventi edilizi viene resa obbligatoria questa attestazione…
rif. Art. 135-bis, del dpr n. 380/2001, già dal 1° luglio 2015
Quindi l’obbligo di predisporre la banda larga ricorre, sia per gli edifici di nuova costruzione (in base alla definizione dell’art. 3, c.1, lett. e) del DPR 380/01? Compreso ad esempio il singolo intervento di ampliamento?), sia per le ristrutturazioni profonde (solo quelle che richiedono il permesso di costruire o anche ad es. per le demo-riscotruzioni fedeli?). E se l’edificio è stato oggetto di sanatoria per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in fase poi di agibilità sono obbligati a dotarsi della banda larga?
Concettualnente nulla vieta di predisporre l allacciamento nel proprio appartamento..si pensi oggi se si vuole adeguare un condominio, che spese ci sono da fare …per cui il fatto che ci debba essere una norma a dirlo, sarebbe anche anacronistico , da un certo punto di vista. Da come ho capito, la norma c era, ma pare che alcune organizzazioni, tipo CNA, hanno voluto questa riforma, e che ora le imprese hanno meno oneri che gravano su di loro.
Il parere del CNA
La CNA Installazione Impianti ha accolto con favore il nuovo decreto, considerandolo un passo importante verso una normativa più chiara e meno gravosa per le imprese. L’associazione sottolinea come siano state recepite molte delle proposte avanzate negli ultimi anni: dalla correzione dei riferimenti normativi che avevano creato incertezze interpretative, alla ridefinizione delle responsabilità tra progettisti ed imprese installatrici, fino alla distinzione netta tra dichiarazione di conformità e attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Accolto positivamente anche l’obbligo, su richiesta del privato, di trasmettere i dati al SINFI e la semplificazione di alcune formulazioni ritenute ambigue.
Resta aperta la questione dei requisiti per le imprese attive negli impianti elettronici, su cui si attendono chiarimenti rapidi dal Ministero, al fine di confermare le abilitazioni già in essere senza ulteriori oneri o limitazioni.
Interessante vedere trasformato in ‘novità’ qualcosa che è obbligatorio da anni… altro che optional!
oppure: Da ‘optional’ a requisito obbligatorio? Strano, perché quella norma esiste e si applica già da tempo…
Non è mai stato opzionale;
Il mio ex capo, che lo applicava seriamente, si arrabbierebbe a leggere che era considerato un optional;
Si tratta di disposizioni già previste dal DPR n. 380/2001, sia all’art. 24, comma 5, lettera e-bis (introdotta dall’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 207 del 2021), sia all’art. 135-bis.
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