La crociata comunale contro le tecnologie 5G
L'art. 87 bis del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259) stabilisce quanto segue:
"Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la ((segnalazione certificata di inizio attivita')), conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti".
Non sappiamo bene come da tale disposizione sia stato pensato di derivare quello che segue, ma in asserita applicazione di questo articolo un comune ha emanato una ordinanza sindacale che vieta a chiunque la installazione e la diffusione sul territorio comunale di impianti con tecnologie 5G, "in attesa della nuova classificazione della cangerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo; in attesa della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA".
La procedura è partita con una mozione dell'assessore all'ambiente, accompagnata da una relazione tecnica, approvata con una deliberazione del consiglio comunale, a cui poi ha fatto seguito l'ordinanza sindacale (che sembrerebbe ordinaria e non contingibile e urgente).
Buone le intenzioni, molto dubbia la legittimità di tutto questo.
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