Sulla formazione del silenzio-assenso per le stazioni radio base

24 Gen 2014
24 Gennaio 2014

Con due sentenze (n. 15 e n. 26 del 2014), il TAR Veneto censura i provvedimenti comunali finalizzati a vietare l'installazione di stazioni radio base per telefonia emanati dopo la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 87 comma 9 del D.lgs. 259/03. In particolare, le sentenze spiegano in quali casi il termine viene interrotto.

Nella sentenza n. 15 si legge che: " il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, avvenuta nel caso di specie il 10 maggio 2012, ed integrata, in seguito alla prima richiesta dell’amministrazione, il 29 giugno 2012. Da tale data, nei successivi novanta giorni non è pervenuta alcuna comunicazione negativa.

2. Né, la nota del 25 luglio 2012 (di richiesta di ulteriori simulazioni fotografiche), può ritenersi idonea ad interrompere il termine per la
formazione del silenzio assenso, giacché ai sensi del comma 5 dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 "Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta"; mentre nel caso in esame, a fronte della domanda di autorizzazione ricevuta il 10 maggio 2012, già era stata richiesta una prima integrazione documentale, eseguita la quale, in data 29 giugno 2012, con il deposito della rappresentazione grafica degli apparati a terra e della simulazione fotografica del palo, la domanda era obiettivamente completa ed idonea a porsi come presupposto per la formazione del silenzio- assenso; non essendo consentito dal D.lgs n. 259/2003 alcun aggravamento del  procedimento da parte dell'ente locale, che può chiedere una sola integrazione documentale entro quindici giorni dalla ricezione della domanda: solo tale adempimento consente di spostare la decorrenza del termine di novanta giorni che rappresenta il termine massimo entro cui comunicare il provvedimento di diniego.

3. Va peraltro evidenziato come la ricorrente non abbia prestato alcuna acquiescenza alla richiesta d’integrazione del 25 luglio 2012 (come
invece eccepito dalla difesa comunale), avendo espressamente dichiarato, con la nota di riscontro a tale richiesta, di fornire le integrazioni richieste “a mero titolo collaborativo in quanto pervenute dopo i quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza” e con riserva di far valere il decorso dei termini procedimentali fissati dall’art. 87 comma 5 del D.lgs. n. 259/2003.
4. Ne deriva che il silenzio assenso si è formato il 28 settembre 2012, ben prima, dunque, della comunicazione del provvedimento di diniego avvenuta il 5 ottobre 2012.
5. Conclusivamente l’autorizzazione richiesta da Ericsson si è perfezionata per effetto del trascorrere del tempo, in mancanza di un
provvedimento di diniego tempestivamente espresso".

La sentenza n. 26 precisa che: "L’istanza diretta a realizzare l’impianto di cui si tratta era stata presentata in data 18/07/2012 senza che nei successivi novanta giorni fosse intervenuto alcun provvedimento inibitorio, circostanza quest’ultima dirimente al fine di considerare formato il silenzio assenso di cui all’art. 87.

1.2 Sul punto va ricordato come costituisce principio oramai consolidato (si veda per tutti Consiglio di Stato n. 7128 e T.A.R. Molise Sez. I, 19-12-2005, n. 1196) quello in base al quale il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
1.3 Ne consegue che il provvedimento di sospensione è illegittimo, in quanto si inserisce in un periodo di tempo in cui la Dia si era già
consolidata e, quindi, in un momento in cui la ricorrente aveva già acquisito il diritto alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta e, ciò, a
prescindere dal fatto che i lavori fossero o meno iniziati, circostanza quest’ultima irrilevante al fine del consolidarsi del diritto sopra citato.
1.4 Si consideri, ancora, che l'art.. 87 del d.lgs. n. 259/2003 non contempla l'esercizio del potere di sospensione al di fuori di alcuni casi
tassativamente stabiliti, quali l'integrazione documentale (comma 5), ovvero la convocazione della Conferenza di Servizi, nell'ipotesi di
motivato dissenso di una delle Amministrazioni interessate (comma 6).
2. Ne consegue che sussiste l’illegittimità anche un sotto altro profilo e, ciò, considerando come il provvedimento impugnato sospende i lavori dell’impianto in considerazione dell’imminente approvazione di un  piano di riordino locale e, quindi, in un’ipotesi non prevista dalla disciplina sopra citata.

2.1 Come ha affermato, anche qui, un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 22-05-2006, n. 480) la circostanza della prossima approvazione di un regolamento o piano urbanistico non può essere posta a fondamento del diniego o della sospensione delle autorizzazioni.
2.2 E’ del tutto evidente che l’esistenza dei presupposti per il formarsi del silenzio assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003 va valutata sulla base della disciplina urbanistica e locale esistente nel momento in cui la stessa istanza viene presentata, non potendosi reputare legittimo, in mancanza di un’espressa motivazione, una disposizione che sia diretta ad incidere, con effetti retroattivi, su autorizzazioni oramai consolidate".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 15 del 2014

sentenza TAR Veneto n. 26 del 2014

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