Il piano comunale non può imporre che gli impianti di telefonia siano installati condividendo il sito di un altro operatore

24 Gen 2014
24 Gennaio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 26 del 2014.

Si legge nella sentenza: "3. Ciò premesso è evidente come sia, altresì, illegittimo anche il piano comunale 2013, relativo all’installazione degli impianti di telefonia mobile e, ciò, nella parte in cui impone a Ericsson la condivisione del sito con un altro operatore, in accoglimento del secondo motivo, lett. b), del ricorso in esame.

3.1 Il Comune, infatti, nell’emanare il piano sopra citato, non solo ha omesso di considerare come la realizzazione dell’impianto di cui si tratta fosse oramai assentita, ma nel contempo ha espresso un sostanziale “diniego”, senza nemmeno esplicitare le ragioni a fondamento dello stesso. 

3.2 Si è così, seppur indirettamente, introdotto un limite all’installazione degli impianti che non trova riscontro nella previsione legislativa, non essendo giustificato da ragioni urbanistiche o, più in generale, dalla necessità di tutelare una determinata area del territorio. Ne consegue come la previsione di detto divieto ha l’effetto di introdurre una misura surrettizia, essenzialmente diretta alla tutela della
popolazione da immissione radioelettriche, ipotesi quest’ultima che, la legge n. 36/2000, riserva espressamente alla competenza dello Stato.

3.3 Va, altresì, ricordato che l’impianto in questione è ubicato nelle immediate vicinanze dell’impianto appartenente ad altro operatore, in
relazione al quale la ricorrente aveva già manifestato allo stesso Comune l’impossibilità di una condivisione.

3.4 Sul punto è possibile richiamare quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 3493 Sez. IV del 03/06/2010) mediante il quale si è sancito che “muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio - nozione, che ha poi condotto all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo, con conseguente compatibilità dell'installazione di tali manufatti con qualunque destinazione di zona - si devono ritenere illegittime le prescrizioni di piano edilizio, e di regolamento, che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili  (Conferma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. I, n. 18934/2004)”.

3.5 Non solo nella fattispecie in esame è del tutto evidente come sia assente una benché minima motivazione, ma va nel contempo rilevato
come nessuna disposizione di legge consente al Comune di imporre la condivisione tra diversi operatori di tali infrastrutture e, ciò, ancor di più in presenza di ragioni ostative, la cui esistenza, era stata affermata da parte ricorrente e manifestata al Comune.

4. E’ possibile, di conseguenza, annullare anche la previsione del Piano comunale del 2013, limitatamente alla parte in cui impone ad Ericsson di installare la stazione radio base in condivisione con la struttura preesistente di altro operatore".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 26 del 2014

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