Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità del diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Agenzia delle entrate del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fondato sull’applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal Manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell’ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall’art. 1, co. 200 l. 160/2019. In applicazione del principio tempus regit actum, la spettanza del beneficio riferita a periodi d’imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente ratione temporis, costituito dall’art. 3, co. 4-5 d.l. 145/2013, come convertito dalla l. 9/2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto Manuale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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