Anche un privato sovraindebitato può chiedere la ristrutturazione del debito

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Il concordato per la ristrutturazione del debito permette di affrontare la crisi per sovraindebitamento anche per i soggetti privati che non siano imprenditori (e, per esempio, anche per i professionisti).

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24) che detta le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il debitore in stato di sovraindebitamento, infatti, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

A tal fine si ricorda che, ex art. 6, c. 2, lett. a) della L. n. 3/2012, per “sovraindebitamento” si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficoltà di adempiere le proprie  obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Il provvedimento contiene inoltre alcune tutele per le imprese contro l'usura e flessibilità nell'accesso ai finanziamenti antiracket.

Nello specifico l’art. 14 ter della L. n. 3/2012 prevede che: “1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

  2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve essere  corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

  3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli  immobili e delle cose  mobili, nonché' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a)  l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

 b) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

 c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

 d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del debitore impugnati dai creditori;

 e)  il giudizio sulla  completezza e attendibilità  della documentazione depositata a corredo della domanda.

  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,  competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente  di  ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

  6. Non sono compresi nella liquidazione:

    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di legge.

  7.  Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto  previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, c. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012 consistono in: “La proposta non e' ammissibile  quando  il  debitore,  anche consumatore:

    a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai  procedimenti di cui al presente capo, mentre i documenti previsti dall’art. 9, c. 2, L. n. 3/2013 sono rappresentati da: Unitamente alla proposta devono essere  depositati  l'elenco di tutti i creditori, con  l'indicazione delle  somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione  della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

 Alla fine, se risultano soddisfatte tutte le premesse di cui supra, il Giudice dichiara aperta la liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 secondo cui: “Il giudice, se la  domanda  soddisfa i requisiti di cui all'articolo  14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un  liquidatore, da individuarsi in un professionista  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    b) dispone che, sino al momento in cui il  provvedimento  di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c)      stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché', nel caso in cui il debitore svolga  attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d)      ordina, quando il patrimonio comprende beni  immobili o beni mobili registrati, la trascrizione

 del  decreto, a cura del liquidatore;

e)      ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti  parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga, in presenza  di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

    f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter,  comma 5, lettera b).

  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

  4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione  e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito della domanda”.

 Per capire meglio la tematica si consiglia la lettura della Circolare dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) del 25 gennaio 2013 che  approfondisce questo argomento.

dott. Matteo Acquasaliente

Legge n. 3 del 2012

Circolare ABI

 

 

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