Apertura delle buste in sede pubblica ed esame in via riservata
Il T.A.R. Trento si occupa dell’apertura e dell’esame delle buste contenenti le offerte tecniche chiarendo che, se da un lato, l’apertura deve avvenire in seduta pubblica, dall’altro lato, il loro esame deve avvenire in via riservata.
Nella sentenza n. 373 del 2014, dopo aver ricordato che “la procedura applicata violerebbe, anzitutto, i principi di trasparenza e pubblicità delle procedure di gara, appunto perché l'offerta tecnica è stata esaminata in sede riservata: all’opposto, «come evidenziato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28.07.2011, n. 13 (e recepito dal Legislatore agli artt. 120 e 283 del DPR n. 207/2010) … "anche l'offerta tecnica deve essere aperta in seduta pubblica, trattandosi di un'operazione che, come per la documentazione amministrativa e l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento"»”, il Collegio asserisce che: “- le offerte tecniche sono state correttamente esaminate in seduta riservata, ma la commissione avrebbe dovuto procedere in seduta pubblica all'apertura delle buste, contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara (cfr. C.d.S. a.p., 28 luglio 2011, n. 13; nonché, per gli appalti di lavori, l’art.12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 luglio 2012, n. 94, il quale ha modificato l’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- in violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, la valutazione delle offerte tecniche è stata compiuta senza un’adeguata preliminare specificazione dei subcriteri e dei parametri per la loro valutazione e l’assegnazione dei punteggi: non è così possibile comprendere per quale ragione la controinteressata sia stata preferita alla ricorrente;
- le offerte economiche si sarebbero dovute aprire, in seduta pubblica, solo dopo che la commissione avesse completato l’esame delle offerte tecniche, divulgando i punteggi assegnati: infatti, nelle gare per le quali è prevista l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per principio generale, deve essere mantenuta la segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche da parte della commissione, allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo offerto possa influenzare i membri della commissione nella formazione dei giudizi tecnici (“la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione è di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa”: così, da ultimo, C.d.S., III, 13 ottobre 2014, n. 5057).
4.2.1. In conclusione, sono state qui violate dalla stazione appaltante alcune regole di sistema, imprescindibili per tutte le gare, in cui l’Amministrazione sceglie il contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del d. lgs. 163/06, peraltro espressamente richiamato nel bando”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!