Approvate in via definitiva modifiche agli interventi di realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili

19 Lug 2022
19 Luglio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 164 del 15.07.2022) la l. 15 luglio 2022, n. 91, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (legge di conversione del cd. decreto Aiuti), entrata in vigore il 16.07.2022, reperibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=true.

La l. 91/2022 ha aggiunto al decreto Aiuti il seguente art. 7-bis, che proroga a tre anni dal rilascio del titolo l’inizio lavori per la costruzione di impianti alimentati da energie rinnovabili:

«Art. 7-bis. – (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire) – 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”»”.

Per l’effetto, l’art. 15, co. 2 d.P.R. 380/2001 risulta così riformulato:

2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”.

L’art. 12 d.lgs. 387/2003 disciplina la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.

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