Convertito in legge – con rilevanti modifiche – il decreto Salva Casa
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 175 del 27.07.2024) la l. 24 luglio 2024, n. 105, entrata in vigore il 28.07.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
La legge di conversione è disponibile al seguente link:
Rispetto al decreto-legge, la novità più rilevante della legge di conversione è l’introduzione nel T.U. edilizia dell’art. 34-ter (L), rubricato Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, ai sensi del quale gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della l. 10/1977 (ossia il 30.01.1977) e che non sono riconducibili alle tolleranze costruttive di cui al precedente art. 34-bis, possono essere regolarizzati (con la procedura di cui al medesimo art. 34-ter), sentite le PP.AA. competenti secondo la normativa di settore.
Il testo coordinato del d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024, è disponibile al seguente link:
Si allega un testo a fronte del d.P.R. 380/2001, nella versione precedente alla novella, in quella successiva al d.l. 69/2024 e in quella attualmente vigente (dopo la l. 105/2024).
Post di Alberto Antico – avvocato
T.U. edilizia dopo la legge di conversione del decreto Salva casa
art. 34ter-
-la Matrice delle due fattispecie (varianti ante ’77 e “agibilità sanante”, come è stata ribattezzata) normate dall’art. 34-ter risiede ed è mutuata da due disposizioni della L.R. Emilia Romagna 23/2004.
Si tratta, in particolare, dell’art. 19-bis, comma 2-ter e dell’art. 17-bis, comma 1.
Certo, trae anche spunto dalla lr n. 50/2019 e art. 7 delle lr , 19/2021, dichiarate incostituzionali; questo in Veneto
La ratio “nascosta” della nuova disposizione – non è dato sapere quale sia.
Commento al c. 4 art. 34ter
Il possibile “concorso” tra le due fattispecie
Occorre osservare come per le varianti/parziali difformità a titoli ante L. 10/77 sussista un potenziale concorso tra le due fattispecie.
Cosicché, pur in presenza delle condizioni di cui al comma 4, ben potrà scegliersi di presentare una SCIA in base ai commi 1-3, al fine di ottenere uno stato legittimo più “solido” (poiché concretizzabile in un titolo in sanatoria vero e proprio, anziché in una mera tolleranza, ancorché oggi idonea a “concorrere” nella determinazione dello stato legittimo ex art. 9-bis, TUE).
Ma è vero anche il contrario: si dia il caso di una SCIA inibita, in base al comma 3, secondo periodo, con conseguente ordine di demolizione. In tal caso, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, nulla sembra impedire al privato di invocare la tolleranza e, per tale via, impedire, comunque, la rimozione della parziale difformità.
-non si capisce cosa si voglia dire all’art.1- quinquies, nella parte in cui si parla:
– per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis (ossia gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), si procede ai sensi della lettera a);
Va rilevata una discordanza tra cosa prevede l’art. 31 del dPR 380/2001:
-Opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali .
Ora le variazioni essenziali seguono l’art. 36bis, quindi o sono sanabili o vanno demolite, non più acquisite.
Se qualcuno sa spiegare come è possibile oggi sanare con l’ art. 36bis, condonare con l’art. 34ter, o fare rientrare in tolleranza, da punto di vista sismico gli interventi realizzati, visto cosa dice l’art. 32 c. 1 let. e del dPR n. 380/2001:
Art. 32 (L) – Determinazione delle variazioni essenziali
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Ecco la prova che le cose dette a sostegno del Dl salva casa sono non veritiere:
Il Notaio Scrive:
La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto ed accetta, che in data **** è stata presentata n. REP_PROV_PD/PD- prot. SUAP, la richiesta tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire a sanatoria, avente per oggetto delle lievi difformità urbanistiche realizzate rispetto ai progetti depositati in comune. A tale riguardo la parte venditrice assume a proprio cari –
co tutti gli oneri e spese, che venissero richiesti al fine del rilascio del premesso di costruire stesso e dell’agibilità.
La legge regionale n. 19/2021 art.5 sui cambi d’uso è ancora valida per le altre Zone E, F e D esclusi dal salva casa? per capire, se si poteva ancora applicare la Scia / Cila –
Da capire che fine fa l’ Art. 6- della LR n. 19-2021-
Modifica dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”.
1. Alla fine dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:
“Nei casi previsti dall’articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.
Per i cambi d’uso in zona A appare che non sia cambiato nulla, stante l’art. 10 c.1 let. c) del dPR 380/2001, serve sempre il permesso. NON SI SONO SPINTI OLTRE.
– nel mentre sullo stato legittimo art. 9bis, è rimasto anche esso invariato , salvo la modifica sull’ultimo stato legittimo alternativo su cui si può fare riferimento, la parte in cui si dice:……….” integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali….”, per cui la domanda è: questi altri titoli successivi, che valenza hanno? perchè si dovrebbe presumere che si sia già superata la fase di controllo anche dell’ultimo titolo presentato, con la presentazione di interventi parziali. Serve più ai fini notarili che altro questo passaggio.
Soprintendenza mai sentita nelle varie adozioni…
Ora di trova con il cerino/responsabilità in mano.come fa a dire che gli interventi con variazioni essenziali non producono danno e valutare il interesse pubblico dei danni che subisce l immobile
Le regole della sopravvenuta sanatoria ex articolo 36-bis sulle altre, e quindi ottenere (per espressa previsione) la Compatibilità paesaggistica anche per creazione di volumi/superfici o aumento di quelli legittimamente realizzati. Tuttavia il procedimento di Compatibilità paesaggistica “in sanatoria” potrebbe giungere al diniego per contrasto dell’opera ai valori e obbiettivi imposti dal vincolo stesso: in questo caso sarebbe ipoteticamente possibile rimuovere, ma non adeguare, le opere giudicate non compatibili a livello paesaggistico.
Questo è il parere che esprime oggi la Soprintendenza nel caso di sanatoria ex art. 167 c. 4 :
QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di propria competenza e limitatamente agli interventi in difformità descritti nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici allegati all’istanza a riscontro, in quanto, le modifiche apportate all’immobile non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati
Se si poteva chiarire se la compatibilità ante vincolo serve, e per le tolleranze, se queste nello stato di fatto fanno volume, anche oltre l indice di zona…questo ultimo aspetto è importante nei casi di ampliamento o demo/ricostruzione…Grazie
Grazie Alberto, il testo comparato ci è utilissimo!
Grazie a Lei!
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