Disegno di legge di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia (cd. legge Salva-Milano)

10 Gen 2025
10 Gennaio 2025

Al Senato è incardinato un disegno di legge (atto n. 1309), già approvato dalla Camera dei deputati, rubricato Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, che si allega.

Si apprende dalle cronache che la legge vorrebbe precostituire una base giuridica per “salvare” retroattivamente alcune importanti edificazioni avvenute a Milano, attualmente oggetto di indagini penali per presunte gravi violazioni del diritto urbanistico.

Ad esempio, i commi 1 e 2 del d.d.l. riduce i casi in cui è necessario un PUA, mentre il comma 3 amplia il concetto di ristrutturazione edilizia.

Si segnala che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (cfr. sentt. nn. 4, 55, 70, 77, 80, 169 e 184 del 2024), la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge. Diversamente, nel caso in cui la disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva (in quest’ultimo caso, quindi, si dovrà approfondire la costituzionalità della norma).

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

ddl 1309__440496

3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Esprimo molte perplessità su questa inziativa legislativa. Perchè fino a oggi, nel rilasciare i titoli edikizi e prevedere l’obbligo della redazione dei piani attuativi, ci siamo preoccupati di rispettare i criteri del d.m 1444/1968 ? Siamo tutti d’accordo sul fatto che la legge 1150 e il dm 1444 siano ceratmente datati e superati, ma se non si interviene con una revisione sistematica della norma e con l’approvazione della nuova legge urbanistica nazionale, non mi sembra corretto che alcuni comuni si siano preoccupati di rispettarla e altri no. Tutto qui.

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    • Anonimo says:

      L’articolato e la sostanziale disapplicazione di due norme (con condizione)

      Nel testo del Senato il Disegno di legge – all’articolo 1, comma 1 – re-interpreta non solo l’articolo 41-quinquies, comma 6 della legge n. 1150/42 laddove impone il previo piano particolareggiato qualora si superi l’altezza di 25 metri o una volumetria di 3 mc/mq, ma anche l’articolo 8 del d.m. n. 1444/68 laddove – in assenza di preventivo piano particolareggiato – vieta in zona omogenea “B” altezze superiori a quelle degli “edifici preesistenti e circostanti”.

      Sostanzialmente le disapplica negli “ambiti edificati e urbanizzati”.

      E fin qui le norme reinterpretate sono due e non una sola.

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  2. Anonimo says:

    Il testo approvato e oggi sottoposto al Senato è stato radicalmente modificato e da norma temporanea – in attesa del previsto di riordino – è diventato norma di “interpretazione autentica” così titolato: “Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia”.

    Si è persa ogni traccia di norma transitoria e (soprattutto) di ogni impegno ad un riordino organico, con un contenuto affatto diverso, una diversa finalità e una diversa motivazione.

    Anzi senza motivazione, perché quella che precedeva il testo proposto alla Camera non appare più nella premessa del testo inviato al Senato.

    Il ricorso all’interpretazione autentica appare dunque come un escamotage intelligente o, forse, si potrebbe anche dire furbesco, per salvare capra e cavoli (un indirizzo per il futuro e una pietra tombale sul passato).

    Certo è un virtuosismo tecnico-giuridico sulla cui fondatezza logica lo stesso Legislatore non crede più di tanto se è vero, com’è vero, che in prima battuta ha ritenuto Lui stesso che l’interpretazione sempre universalmente data fino ad oggi fosse fondata e, per modificarla, si dovesse operare con una nuova norma di legge e che solo in un secondo momento si è “ravveduto” pensando di poter ricorrere all’ipotesi di un errore interpretativo del passato.

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