Disegno di legge statale recante “Principi fondamentali e norme generali in materia di governo del territorio”
Pubblichiamo il disegno di legge statale in materia di urbanistica e la relativa relazione illustrativa elaborati da una commissione di esperti nominati dal Governo nel 2021.
Bisognerà però capire la posizione del nuovo Governo su questa proposta.
Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario comunale
Buon giorno, cerco di rispondere alla domanda che mi è stata posta. Allora, anche in caso di parziale difformità, la via maestra è la demolizione, semmai, con la procedura ora ammessa dall’ultimo comma dell’articolo 93 della l.r. 61/1985 [“ravvedimento operoso”]. In alternativa alla demolizione, qualora si dimostri che la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità comprometta la parte conforme, è ammessa la regolarizzazione (non sanatoria) della parte non conforme attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del dpr 380/2001. Spero di aver risposto a quanto richiesto.
Mi scusi Architetto, si può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione, ma anche il pagamento della sanzione in caso non si possa demolire mi pare, comma 2 art. 34 – sia l’art. 7 che l’art. 6 hanno in comune la parziale difformità al titolo- fatto salvo sempre l’aspetto paesaggistico-
Buon giorno, a mio avviso, l’articolo 6 della LR 19/2021 [ “Nei casi previsti dall’articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.] ha un ambito di applicazione e finalità diverse da quanto previsto dall’articolo 7, da poco dichiarato incostituzionale. Anche l’articolo 6 risulta utile in quanto consente, nei casi di parziale difformità, una sorta di “ravvedimento operoso” che, sempre a mio avviso, è bene disciplinare, in sede di rilascio del titolo edilizio, assegnando termini precisi per la sua attuazione e verifica .
Domanda per l Arch dal zotto
Se secondo Lei l art 6 della lr n 19/2021 poteva in parte sostituire l art 7 dichiarato incostituzionale. Certo non per lo stato legittimo, ma nel dire che quella parte realizzata in difformità parziale sia riconducibile all art 6. Si potrebbero salvare molti casi ancora aperti prese stati ai sensi dell art 7
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