Fino a quando sono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi?
Ricordiamo che l'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 27/2020, ha confermato che i procedimenti amministrativo sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 15 aprile 2020.
Ciò non toglie che questo termine deve essere coordinato con la proroga prevista dall'art. 37 del decreto legge n. 23/2020 (cd. decreto Liquidità), che prevede la proroga del termine del 15 aprile 2020 sino al 15 maggio 2020.
Quindi, anche se il cd. decreto Liquidità non è ancora stato convertito in legge, ad oggi, i termini dei procedimenti amministrativi rimangono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.
Matteo Acquasaliente - avvocato
Le p.a. dovranno comunque adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Premesso che gli uffici devono «dare seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati», anche se le norme continuano a disegnare un limbo, con la sospensione dei contatori delle scadenze per autorizzazioni e concessioni che le bozze della manovra anti-crisi allungano fino al 15 giugno…
autore – gianni trovati
il sole 24ore
io aggiungo: la sospensione non può essere un alibi per stare fermi.
geom. giglio
In effetti, quello che dice l’avv. Faresin merita attenta valutazione, secondo me.
Buongiorno,
come già rilevato dal prof. Francesco Volpe (http://www.amministrativistiveneti.it/ancora-sulla-disciplina-emergenziale-del-processo-amministrativo-commento-allart-4-d-l-30-aprile-2020-n-28/ ), il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con una legge (n. 27/2020) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile ed entrata in vigore il giorno successivo.
Il d.l. n. 23/2020 era stato pubblicato sulla G.U. dell’8 aprile ed era entrato in vigore il 9.
In sede di conversione, l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 è stato modificato ed integrato.
Non è cambiata, tuttavia, la data finale del periodo di sospensione indicata al comma 1 (15 aprile).
Una norma di rango legislativo entrata in vigore il 30 aprile, dunque, ha un contenuto diverso da quello di una norma previgente (dal 9 aprile, appunto).
Alla luce delle regole sulla successione delle leggi nel tempo, è difficile sostenere che – ciononostante – resterebbe efficace la proroga (fino al 15 maggio) disposta dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020.
Presumo che il d.l. n. 23/2020 sarà convertito entro il termine, con conferma della proroga.
Allo stato, tuttavia, mi pare che il problema esista.
Sarebbe bene anche ricordare il comma 2 e seguenti del citato art. 103 del d.l., sulla scadenza dei certificati , permessi, e atti abilitativi comunque denominati, etcc.
Buongiorno,
certo, l’art. 103, c. 1 del d.l. 18/2020 si occupa dei termini dei procedimenti amministrativi; il c. 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità’ per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attività’, alle segnalazioni certificate di agibilità’, nonché’ alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Cordiali saluti.
Avv. Matteo Acquasaliente
Utile precisazione, in molti ce lo chiedevamo!!! grazie Matteo
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