Il decreto Milleproroghe aumenta a due anni le proroghe disposte dal decreto Ucraina bis per PUA, convenzioni e titoli ottenuti fino al 2023

14 Mar 2023
14 Marzo 2023

L’art. 10, co. 11-decies d.l. 198/2022, conv. con modd. in l. 14/2023, cd. decreto Milleproroghe, è intervenuto sulle proroghe di PUA, convenzioni di lottizzazione, PdC e SCIA disposte da ultimo con il cd. decreto Ucraina bis (art. 10-septies d.l. 21/2022, conv. con modd. in l. 51/2022).

La proroga (originariamente di un anno per quanto ottenuto fino al 2022) è aumentata a due anni e vale per i PUA, convenzioni di lottizzazione e titoli edilizi abilitativi ottenuti fino al 31.12.2023.

Si aprono naturalmente diversi interrogativi: la proroga biennale è automatica per chi aveva dichiarato di usufruire di quella annuale di cui al testo originario del decreto Ucraina bis, o serve una nuova dichiarazione? Il Comune è tenuto a svolgere una nuova verifica della conformità alla normativa edilizia e urbanistica?

3 replies
  1. Anonimo says:

    Meglio precisare, che non si tratta di una richiesta di proroga ma di una comunicazione, infatti il procedimento è: Comunicazione di proroga del termine di ultimazione lavori – e vengono già
    indicati i dati, tipo:
    – la cui data di fine lavori dovrebbe essere entro il 20/01/2023
    – ed è invece prevista per il 20/01/2024

    [ X ] Il/La sottoscritto/a dichiara che i termini di cui viene chiesta la proroga non sono già decorsi e
    che il titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

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  2. fiorenza dal zotto says:

    Buon giorno, noi [comune di Spinea] siamo arrivati a queste conclusioni :

    1. nel caso in cui, un soggetto abbia già avuto la proroga precedente di un anno, l’ulteriore proroga di un anno è automatica; in ogni caso , noi suggeriamo di presentare una comunicazione al comune a cui risponderemo con una presa d’atto nella quale indicheremo e aggiorneremo la scadenza del titolo edilizio. In questo modo, diamo maggior certezza sia al richiedente che a noi anche nelle successive fasi e questo potrà facilitare l’attività correlata a eventuali controlli e verifiche successive. Resta inteso, comunque, che non vi è alcuna sanzione nel caso in cui uno che abbia già ottenuto la proroga di un anno, non presenti alcuna comunicazione. Certo è che, in questi casi, nel caso in cui ci venga comunicata l’ulteriore proroga, gli uffici non svolgono alcuna attivià istruttoria sulla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici eventualmente sopravvenuti tra la proroga di un anno e la sua estensione a due. Riteniamo che l’estensione quindi non sia soggetta a ulteriori verifiche istruttorie se non il semplice aggiornamento della data della scadenza.
    2. Nel caso i cui invece, la proroga non sia mai stata richiesta prima, essa dovrà essere sottoposta alla verifica sul rispetto delle norme urbanistico edilizie e, in caso di conformità, verrà data una comunicazione di accoglimento della proroga con indicazione del termine di scadenza.
    Fiorenza Dal Zotto

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  3. Anonimo says:

    Essendo dovuta una verifica ulteriore della conformità alla normativa edilizia e urbanistica, immagino serva una nuova COMUNICAZIONE del termine di inizio o fine lavori- a seguito della l. 14/2023, cd. decreto Milleproroghe. Avrebbe un senso anche di carattere sulla volontà che si voglia portare avanti l’intervento.

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