Il regolamento edilizio tipo nel Veneto

05 Dic 2017
5 Dicembre 2017

Segnalo che sul BUR n. 116 del 01/12/2017 è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 recante: "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380".

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=357702

geom. Marco Melo - funzionario comunale

3 replies
  1. Marangoni Daniele says:

    Mi chiedo, per quanto riguarda il “quadro delle definizioni uniformi” e tralasciando di commentare le definizioni in esso contenute, se queste sono inserite nelle NTO del PI dovrà essere fatta una espressa variante con tutta la relativa procedura art. 18 L.R. 11/2004 per recepirle o c’è da sperare in una DGR o meglio L.R., magari legata al bilancio 2018, che preveda una procedura semplificata?

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  2. Anonimo says:

    il regolamento edilizio “unico” è uno strumento urbanistico? ai sensi dell’articolo 12 del DPR 380 un permesso non può essere rilasciato se in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati… il
    Un provvedimento di Giunta Regionale può sovrastare un DPR e “bai passare” le misure di salvaguardia?

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      ricordo che la Regione Veneto ha approvato il Regolamento Edilizio Tipo (DGRV n. 1896/2017) in virtù di una Legge statale e, pertanto, non vi è alcun contrasto tra la gerarchia delle fonti.
      L’art. 4, c. 1 sexies del D.P.R. n. 380/2001, infatti, recita: “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e’ adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
      L’intesa de qua è stata adottata in data 20.10.2016 e ha delegato alle Regioni il compito di approvare questo schema di Regolamento Edilizio Tipo.
      Quindi la “deroga” introdotta dalla DGRV è già prevista, a monte, da una legge statale.

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