Novità in materia di cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica

05 Ago 2021
5 Agosto 2021

Segnaliamo che la legge 108 del 2021, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha aggiunto un articolo 22 bis al decreto legge, il quale, tra l'altro, va a modificare i commi 47 e 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

"a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: "47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48"; b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: "48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";

Arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale

1 reply
  1. Anonimo says:

    Evidenzio che l’articolo 5bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 è stato abrogato dall’articolo 58 del d.P.R. n. 327 del 2001.
    Pertanto, come si fa a calcolare il corrispettivo delle aree cedute in proprieta’ ai sensi del comma 48 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ?

    Rispondi

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